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Spese sanitarie deducibili e detraibili

A cura di Graziano Vincenzo Posca – Dottore commercialista e revisore contabile

Tra le numerose detrazioni previste dalla normativa fiscale italiana, quella delle spese sanitarie rappresenta la tipologia più richiesta. Nelle linee guida dell’Agenzia delle Entrate, che potremmo anche definire come un vero e proprio vademecum, sono chiarite le diverse tipologie di spese che consentono al contribuente di detrarsi dalla dichiarazioni dei redditi le spese sanitarie sostenute, nonché i documenti che è necessario esibire all’intermediario che predispone e invia la stessa dichiarazione dei redditi. Le linee guida ricordano che per beneficiare delle detrazioni è necessario indicare le spese nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui sono state sostenute e documentarle adeguatamente. La documentazione che attesta la spesa sostenuta dal contribuente deve essere conservata per tutto il tempo in cui l’Agenzia delle Entrate può effettuare un accertamento (31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione). Le detrazioni possono essere fruite solo se le spese restano effettivamente a carico di chi le ha sostenute e nel limite dell’imposta lorda annua.

La detrazione delle spese sanitarie è ammessa anche per quelle sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico e, in alcuni casi, nell’interesse di familiari non a carico. È possibile portare in detrazione dall’Irpef il 19% delle spese sanitarie per la parte eccedente l’importo di € 129,11. In sostanza, la detrazione spettante è pari al 19% della differenza tra il totale della somma spesa e la franchigia di € 129,11. Vi sono dei casi in cui la detrazione delle spese è comunque riconosciuta, anche se le stesse sono state rimborsate.

In particolare, si considerano rimaste a carico le spese sanitarie rimborsate per effetto di:

• premi di assicurazioni sanitarie versati dal contribuente;
• assicurazioni sanitarie stipulate dal proprio sostituto d’imposta o pagate dallo stesso, con o senza trattenuta a carico del dipendente (i premi versati per queste assicurazioni è evidenziata nella Certificazione unica rilasciata dal sostituto).

Come si possono ripartire le spese sanitarie in più anni di imposta È consentito ripartire la detrazione per le spese sanitarie in quattro quote annuali costanti e di pari importo quando il loro ammontare complessivo annuo è superiore a € 15.493,71, al lordo della franchigia di € 129,11.Va ricordato che la possibilità di rateizzazione e detrazione in un’unica soluzione va fatta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui le spese sono state effettuate ed è irrevocabile. Spese sanitarie detraibili Le spese sanitarie per le quali la detrazione d’imposta spetta nella misura del 19%, limitatamente all’ammontare che eccede complessivamente € 129,11, sono quelle sostenute per:
• prestazioni rese da un medico generico;
• acquisto di medicinali da banco e/o con ricetta medica (anche omeopatici);
• acquisto di alimenti a fini medici speciali con esclusione di quelli destinati ai lattanti;
• prestazioni specialistiche;
• analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie;
• prestazioni chirurgiche;
• ricoveri per degenze o collegati ad interventi chirurgici;
• trapianto di organi
• cure termali (escluse le spese di viaggio e soggiorno);
• acquisto o affitto di dispositivi medici/ attrezzature sanitarie, comprese le protesi sanitarie;
• assistenza infermieristica e riabilitativa (esempio, fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, ecc.);
• prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
• prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
• prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
• prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Detrazioni per acquisto di farmaci Le spese per l’acquisto di farmaci sono quelle relative a: specialità medicinali, farmaci e medicinali omeopatici. Questi prodotti devono essere acquistati presso le farmacie, a eccezione dei farmaci «da banco» e quelli «da automedicazione» che sono ormai commercializzati anche nei supermercati e in altri esercizi commerciali. È possibile usufruire della detrazione anche per farmaci senza obbligo di prescrizione medica che si acquistano on line da farmacie o esercizi commerciali autorizzati alla vendita a distanza. Non rientrano tra le spese detraibili (o deducibili) quelle per l’acquisto di «parafarmaci» (per esempio, integratori alimentari, prodotti fitoterapici, colliri e pomate), anche se acquistati in farmacia o assunti a scopo terapeutico su prescrizione medica. Spese detraibili per prestazioni chirurgiche In merito alle spese per prestazioni chirurgiche, l’Agenzia delle Entrate ricorda che devono intendersi quelle direttamente imputabili a interventi chirurgici compresi quelli in day hospital.